Parcheggio su area vincolata a San Leone: abuso edilizio o autorizzazione “cucita”? I dubbi sull’area Corsini

AGRIGENTO – Una nuova struttura è apparsa nell’area della rotonda di San Leone, nel tratto di terreno comunemente conosciuto come “terreno/area Corsini”. Si tratta di un grande parcheggio aperto al pubblico e destinato a camper, autobus, moto e persino barche, già pienamente operativo.

Ma la domanda sorge spontanea: è tutto in regola? L’area interessata, infatti, ricade in zona B del Decreto Gui-Mancini e soprattutto rientra nella fascia di rispetto del Parco archeologico, così come stabilito dalla Legge Regionale n. 78 del 1976, art. 15, lett. e), che vieta categoricamente la realizzazione di nuove costruzioni all’interno di queste aree vincolate.

E un parcheggio, ai sensi della normativa urbanistica e paesaggistica, è da considerarsi una nuova costruzione a tutti gli effetti.

Parere della Soprintendenza? La fiducia è al minimo

Se qualcuno si domandasse se la Soprintendenza ai Beni Culturali abbia espresso un parere autorizzativo, la risposta rimane oscura. E anche se lo avesse fatto, sarebbe comunque un’autorizzazione discutibile, come avvenuto in altri casi controversi.

Proprio la Villa del Sole ne è esempio recente: una demolizione giustificata da un piano di riqualificazione, ma che ha sollevato forti dubbi sulla regolarità dell’iter. Allo stesso modo, nell’area Corsini si assiste da anni a una contraddizione continua nei pareri espressi: si va dal rigetto per semplici tettoie (in perfetta coerenza con le norme), fino a via libera per impianti sportivi e oggi per parcheggi, in totale contrasto con le stesse norme di tutela ambientale e paesaggistica.

L’autorizzazione cita la norma che vieta ciò che autorizza

Sarebbe quasi grottesco, se non fosse reale: in alcuni dispositivi autorizzativi, si fa esplicito riferimento alla L.R. 78/76 – quella che vieta ogni costruzione nella fascia di rispetto del Parco – salvo poi autorizzare interventi che la legge esclude categoricamente.

C’è un sospetto forte e inquietante: un processo di normalizzazione dell’irregolarità, di raggiro sistematico delle leggi di tutela, messo in atto non solo dal Comune di Agrigento, ma con la complicità silenziosa – o peggio, attiva – della Soprintendenza.

Il paradosso di Agrigento: dove la norma è “una Norma”

A questo punto, ci si chiede se in alcune stanze della burocrazia pubblica la parola “Norma” non venga intesa come la ricetta con melanzane, piuttosto che come il sistema di leggi che gli uffici pubblici sono tenuti a rispettare. Perché altrimenti diventa davvero difficile comprendere con quale logica si possano firmare autorizzazioni palesemente in violazione della legge.

E allora, cos’è oggi il dovere d’ufficio? È ancora esercitare una funzione di garanzia e tutela per il territorio, o si è ridotto al solo timbrare il cartellino e riscuotere lo stipendio?

La città aspetta risposte. E la magistratura, forse, farebbe bene a fare luce anche su queste autorizzazioni.

📜 Box Normativo: cosa prevedono le leggi in vigore

🔹 L.R. 78/1976 – Art. 15, lett. e)
La Legge Regionale n. 78 del 12 agosto 1976 disciplina la tutela dei beni culturali e paesaggistici in Sicilia.
L’art. 15, lettera e) vieta ogni nuova costruzione entro la fascia di rispetto del Parco Archeologico di Agrigento.
Tale fascia comprende tutte le aree ricadenti entro una determinata distanza dai confini del Parco, ed è sottoposta a vincolo assoluto per preservare l’integrità visiva e storica del contesto archeologico.

🔹 Decreto Gui-Mancini (Zona B)
Il Decreto Gui – Mancini prevede per le aree classificate come “Zona B” un regime urbanistico di edificazione limitata e condizionata.
In particolare, in queste zone si applicano limiti stringenti su cubature, destinazioni d’uso e opere permanenti, soprattutto se sovrapponibili ad altre normative di tutela (come quella paesaggistica o archeologica).

📌 Un parcheggio, secondo la giurisprudenza consolidata, è considerato una nuova costruzione.
Pertanto, senza un’espressa e motivata deroga (difficilmente compatibile con la L.R. 78/76), ogni intervento di questo tipo risulta potenzialmente abusivo.

Da una nostra indagine risulta che i proprietari dell’area avrebbero ottenuto tutti i Nulla Osta richiesti, compresi quelli della Soprintendenza. Se ciò fosse confermato, si aprirebbe un inquietante interrogativo: chi risarcirà gli imprenditori eventualmente tratti in inganno da autorizzazioni rilasciate con eccessiva leggerezza? Ancora una volta, la Soprintendenza appare protagonista di un cortocircuito amministrativo che rischia di danneggiare cittadini in buona fede. In tal caso, siano proprio gli imprenditori colpiti a valutare l’opportunità di adire le vie legali contro i funzionari responsabili e a chiedere un congruo risarcimento del danno subito.

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