La Società M.A. S.r.l. continuerà a gestire il servizio di trasporto pubblico nel Comune di Cammarata. Il TAR Palermo respinge il ricorso della ditta esclusa e conferma la correttezza della procedura di affidamento diretto.

Il TAR di Palermo ha confermato la legittimità dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Cammarata, respingendo il ricorso presentato dalla società esclusa B.A. S.r.l. e condannandola al pagamento delle spese processuali. Una sentenza che mette fine a una vicenda giuridica sollevata in seguito all’aggiudicazione del servizio alla Società M.A. S.r.l., per un valore complessivo di 110.000 euro e della durata di due anni.

Tutto è cominciato con la nota prot. n. 5118 del 6 marzo 2025, con la quale il Comune di Cammarata ha avviato una procedura di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici. In particolare, sono state invitate a partecipare le società B.A. S.r.l. e M.A. S.r.l., con indicazione di precisi requisiti, tra cui:

  • Iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio per l’attività di trasporto passeggeri;

  • Esperienza pregressa nel biennio con servizi analoghi per importi pari o superiori a 110.000 euro.

Il ricorso e le contestazioni

La Società B.A., esclusa dalla gara, ha impugnato l’affidamento davanti al TAR contestando:

  • la presunta mancanza di autorizzazioni da parte della ditta vincitrice;

  • l’assenza di esperienza documentata nel biennio precedente;

  • la mancata disponibilità di mezzi idonei al servizio.

La difesa della M.A. e la decisione del TAR

La società M.A., rappresentata dagli avvocati Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi e Massimiliano Valenza, ha dimostrato in giudizio:

  • il possesso del titolo autorizzatorio previsto dall’art. 18 del D.lgs 422/1997;

  • l’iscrizione nel registro delle imprese per il trasporto terrestre passeggeri;

  • l’effettivo svolgimento di servizi di trasporto per conto delle Prefetture di Agrigento e Catania, per oltre 141.000 euro nel biennio di riferimento;

  • la totale infondatezza della presunta inidoneità dei mezzi, mai provata dalla controparte.

Il TAR Palermo ha dunque rigettato integralmente il ricorso, accogliendo tutte le difese della società M.A. e confermando la regolarità della procedura condotta dal Comune di Cammarata.

La decisione rappresenta una vittoria per la legittimità amministrativa e consente alla M.A. S.r.l. di continuare regolarmente il servizio di trasporto pubblico locale. Una sentenza che rafforza la fiducia nei procedimenti correttamente istruiti e nelle verifiche dei requisiti, nel rispetto della concorrenza e della legalità.

Autore