la Legge 1 settembre 1998, n. 17  legge salvataggio spiagge
Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane all’Art. 1 cita

  1. Le province regionali ed i comuni costieri ricadenti nel loro territorio provvedono, a mezzo di conferenza di servizi, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad individuare le spiagge ricadenti nel territorio dei comuni stessi da adibire alla balneazione fra quelle ritenute idonee a tale scopo dagli organi competenti e nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti capitanerie di porto.
  2. Lungo le spiagge di cui al comma 1 i comuni sono tenuti ad assicurare un servizio di vigilanza balneare con presenza di bagnini di salvataggio.
  3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti altresì a dotare le spiagge delle attrezzature e dei servizi necessari per l’incolumità della vita a mare, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti capitanerie di porto.
  4. Il servizio di vigilanza predisposto dai comuni deve essere assicurato tutti i giorni, senza interruzioni, dalle ore 9 alle ore 19, per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.

E mentre la legge stabilisce che il servizio sia assicurato per almeno 60 giorni tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno, al comune pubblicano all’albo pretorio col numero : Determina+Dirigenziale (2)

che da il via alla pratica di affidamento del servizio che probabilmente potrebbe partire non prima della seconda decade di Agosto cioè alla porte del ferragosto.

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