Era stato ammonito dal Questore perchè avrebbe molestato la propria ex moglie, ma soprattutto suo figlio. Convinto delle proprie ragioni, il favarese R.M. ha fatto ricorso al Tar, ottenendo l’annullamento dell’ammonimento e la possibilità di vedere il ragazzino. Con decreto del 3 aprile 2024 il Questore di Agrigento ammoniva R.M., invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi da ogni forma di molestia, pressione o minaccia, avvisandolo che se avesse mantenuto comportamenti analoghi sarebbe stato denunciato alla competente autorità giudiziaria. In particolare, l’ammonimento disposto dal Questore si fondava su una annotazione dei Carabinieri, redatta in occasione di un loro intervento a seguito di un dissidio tra ex conviventi, in quanto la mamma non garantiva al padre il diritto di visita al figlio minore. L’uomo si sarebbe molto innervosito per questa situazione. Non condividendo il detto ammonimento, R.M. si è rivolto agli avvocati Girolamo Rubino (nella foto) e Daniele Piazza, i quali censuravano il provvedimento adottato dal Questore di Agrigento, stante l’insussistenza dei presupposti che lo avrebbero potuto legittimare.

Il T.A.R. Palermo ha quindi disposto l’acquisizione agli atti del giudizio delle annotazioni di P.G. redatte dai Carabinieri della Tenenza di Favara, poste a fondamento dell’ammonimento e, successivamente, condividendo le argomentazione degli avvocati Rubino e Piazza ed a seguito di quanto emerso dall’adempimento dell’ordine istruttorio, sospendeva gli effetti dell’ammonimento in ragione della idoneità del provvedimento ad incidere su posizioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale. Con sentenza di ieri il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati, annullando l’ammonimento disposto dal Questore di Agrigento. In particolare, il T.A.R. ha rilevato l’insussistenza delle condotte persecutorie riferite dalla presunta vittima e che gli unici atteggiamenti asseritamente vessatori del ricorrente in danno del padre della ex convivente non concretizzavano alcuna seria offesa, né denotavano un reale atteggiamento minaccioso. Al contempo, il T.A.R. ha osservato che la richiesta di vedere il proprio figlio e di passare del tempo con lui, pur se non regolamentata da alcun provvedimento giudiziale, quantomeno giustificava l’atteggiamento nervoso del ricorrente. Adesso il papà del minore potrà legittimamente vedere e passare del tempo con il figlio, senza temere il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

