Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla C.G. srl, impresa di Favara operante dal 2021 nel settore dei lavori pubblici, sospendendo l’efficacia della sentenza di primo grado del TAR Palermo e dei provvedimenti della Prefettura di Agrigento che avevano disposto l’interdittiva antimafia e la conseguente revoca di un appalto.

La vicenda trae origine da un provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Agrigento nei confronti della società favarese, derivato “a cascata” da una precedente interdittiva che aveva colpito l’azienda del padre del titolare, anch’essa attiva nello stesso settore. Sulla base di tale misura, il Comune di Castel di Iudica (CT) aveva revocato in autotutela l’aggiudicazione dei lavori di rigenerazione urbana per il centro storico.

Ritenendo ingiusta e sproporzionata la decisione, la C.G. srl ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza. I legali hanno evidenziato come la Prefettura non avesse preso in considerazione le osservazioni presentate dall’azienda, in violazione dell’art. 10-bis della legge 241/90, né valutato l’applicazione di misure meno afflittive previste dal codice antimafia, come la collaborazione preventiva ex art. 94-bis.

Dopo una prima sospensione cautelare ottenuta nel 2024, il TAR Palermo aveva però respinto il ricorso della società nella fase di merito. La C.G. srl ha quindi proposto appello al CGA, sostenendo l’erroneità della sentenza di primo grado.

Con ordinanza del 9 settembre 2025, il CGA ha accolto le tesi difensive, riconoscendo la sussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora, e ha sospeso l’efficacia sia della sentenza del TAR che dei provvedimenti impugnati.

Grazie a questa decisione, la società favarese potrà dunque proseguire i lavori oggetto dell’appalto, in attesa della definizione del giudizio di merito.

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