Intervista di Diego Romeo a Maria Rachele A. Aronica, Presidente di Sezione, Titolare dell’Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale Appello Sicilia.

Ricordo che qualche anno fa lei era in Calabria come Procuratore regionale. Nell’inaugurazione dell’anno giudiziario ha descritto una grave situazione di mala sanità. Adesso è a Palermo. In  Sicilia la situazione è altrettanto grave?
Sono stata in Calabria da metà 2020 a metà 2022. Era una Regione in commissariamento da circa 10 anni e in piano di rientro da disavanzo sanitario che, per molto tempo, era rimasto  pressoché immutato.
Anche la Sicilia è in piano di rientro ed ha fatto un mutuo per rispettarlo. Fino all’anno scorso, sostanzialmente, le rate del mutuo sono state pagate attingendo al fondo sanitario anziché ai  fondi ordinari della Regione e, quindi, sono state sottratte cospicue somme al finanziamento dei LEA (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA). Sul punto, le Sezioni riunite siciliane della Corte dei conti – in sede di giudizio di parificazione del rendiconto della Regione siciliana -hanno sollevato questione di legittimità costituzionale e la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di queste norme. Di recente, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di altre disposizioni normative che consentivano l’utilizzo del fondo sanitario per  finanziare spese non sanitarie e, comunque, non ricollegabili ai LEA. Trattasi di risorse che, a seguito delle pronunce della Consulta, devono essere ridestinate ai LEA. 

In un momento di attuazione del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) il legislatore ha stabilito l’esenzione – per un certo periodo, più volte prorogato- da  responsabilità erariale di chi gestisce il pubblico denaro. Quali sono i benefici e i limiti?

Si tratta del cosiddetto “scudo erariale”, che era stato introdotto, in via eccezionale, durante l’emergenza COVID 19 e che ha limitato la responsabilità erariale alle azioni dolose e non – come  prima – anche gravemente colpose. La ratio della disposizione normativa (art. 21 D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e successive modifiche e integrazioni, che hanno prorogato lo scudo) era quella di evitare ritardi, nell’attuazione del PNRR, che sarebbero potuti derivare dalla cosiddetta “paura della firma” e dalla burocrazia difensiva. La Corte dei conti ha più volte evidenziato che le vere cause dei ritardi non risiedono nella paura della firma ma in carenze organizzative, di personale e di formazione professionale su cui, soprattutto, si dovrebbe intervenire. Del resto, il legislatore sembra consapevole di questo, tant’è che ha emanato disposizioni normative per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche Amministrazioni, per l’attuazione del PNRR, in termini di incremento delle risorse umane e miglioramento organizzativo (D.L. n. 77/2021 conv. in legge 108/2021; D.L. n. 80/2021, conv. in legge n. 113/2021; D.L. 13/2023 conv. in legge 41/2023 e D.L. n. 44/2023, conv. in legge n. 74/2023). Ciononostante permane lo scudo erariale. Si deve tenere presente che quello che rileva veramente quando si deve realizzare un’opera, un servizio ecc… è che gli interventi siano eseguiti non solo subito ma anche bene. In altre parole, è fondamentale non solo che quanto programmato sia attuato tempestivamente ma anche che sia realizzato compiutamente, effettivamente ed efficacemente, altrimenti si rischia di non raggiungere lo scopo, cioè di non eseguire l’opera pubblica, il servizio ecc… e di perdere comunque i  finanziamenti del PNRR. In questi casi chi ha causato gravissimi danni all’erario non potrà essere sottoposto al giudizio di responsabilità della Corte dei conti per risarcire il danno, se non per comportamento attivo doloso, essendo stato escluso quello per colpa grave. È vero che restano fuori dall’esenzione di responsabilità i comportamenti omissivi per i quali rimane ferma la  esponsabilità anche per colpa grave, ma le omissioni causative di danno sono molto meno numerose delle azioni causative di danno. Allo stato, sulle norme riguardanti lo scudo erariale, pende  questione di legittimità costituzionale. 

Cosa significa per Agrigento essere Capitale della Cultura 2025? Si rischia che possa essere un’occasione perduta per la città?

Non si deve perdere questa grande occasione per Agrigento che possiede un immenso patrimonio artistico e paesaggistico, che occorre valorizzare ancor di più per attrarre iniziative  imprenditoriali, culturali e per creare lavoro. Mi auguro che si adottino tutte le iniziative necessarie, in termini di opere, di mezzi di trasporto, di pulizia della città, di manifestazioni culturali, così da rendere il soggiorno dei visitatori più gradevole possibile, inducendoli a restare più a lungo, a ritornare e, soprattutto, a invogliare altri a visitare la città e i suoi splendidi dintorni.

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