AGRIGENTO – Si chiude con una sconfitta per la società Tas S.r.l., proprietaria dell’Hotel della Valle, la lunga battaglia legale contro la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento. Dopo gli alterni pronunciamenti del Tar, è stato infatti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana a rigettare l’appello della società, confermando i pareri negativi dell’ente di tutela.
La vicenda
Tutto era iniziato nel 2022, quando la Tas aveva richiesto l’autorizzazione per eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’albergo: tinteggiatura, rifacimento intonaci, rivestimenti delle facciate e sostituzione di un cavidotto della canna fumaria.
La Soprintendenza, con nota del 29 settembre 2022, aveva respinto l’istanza, motivando il diniego con la presenza di edificazioni abusive e non autorizzate all’interno dell’area. Qualsiasi intervento – spiegava l’ente – sarebbe stato subordinato a un progetto di recupero ambientale volto a ripristinare lo stato dei luoghi.
Il Tar di Palermo aveva dichiarato irricevibile e inammissibile il ricorso della società. Da qui l’appello al CGA, con la difesa affidata agli avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto, Diego Galluzzo e Oreste Natoli.
Le contestazioni della società
Secondo la Tas, la Soprintendenza aveva agito in modo illegittimo, negando l’autorizzazione per motivi non attinenti all’istanza. In particolare, la società contestava:
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la dichiarazione di irricevibilità del primo ricorso;
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l’inammissibilità di quello contro la successiva nota del 2023, ritenuta dai legali un nuovo atto istruttorio e non una mera conferma;
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il fatto che l’autorizzazione fosse stata limitata alla rimozione delle “parti pericolanti”, impedendo un intervento unitario sulla facciata;
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la presunta disparità di trattamento rispetto ai precedenti proprietari, ai quali erano state rilasciate autorizzazioni senza considerare gli abusi esistenti.
La difesa aveva inoltre accusato la Soprintendenza di un comportamento “illogico e irragionevole”, sottolineando che i lavori richiesti erano compatibili con le normative vigenti.
La decisione del CGA
Con la sentenza emessa lo scorso 26 giugno 2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha rigettato tutte le argomentazioni della Tas S.r.l., confermando integralmente la posizione della Soprintendenza.
I giudici hanno stabilito che:
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la nota del 2023 era meramente confermativa del precedente diniego, senza nuova valutazione discrezionale;
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l’autorizzazione limitata alla rimozione delle parti pericolanti era motivata esclusivamente da ragioni di pubblica incolumità;
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la valutazione di un intervento edilizio deve essere globale e non atomistica: in presenza di abusi edilizi, il pregiudizio al paesaggio deriva dall’insieme delle opere;
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non sussiste disparità di trattamento, poiché l’ente, accertata la situazione di irregolarità nel 2022, non poteva più autorizzare ulteriori lavori.
Le conseguenze
Il CGA ha dunque respinto l’appello della società, condannandola al pagamento delle spese legali, quantificate in 3.000 euro.
Con questa decisione, si consolida il principio secondo cui non è possibile intervenire con lavori parziali su immobili interessati da irregolarità edilizie, se non dopo aver sanato l’intero contesto in cui sorgono.

