Il rigassificatore di Porto Empedocle può andare avanti: il TAR Lazio rigetta il ricorso delle associazioni ambientaliste
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha rigettato il ricorso presentato da un ampio fronte di associazioni ambientaliste contro la proroga dei lavori per la costruzione del rigassificatore di Porto Empedocle. Una sentenza destinata a far discutere, arrivata dopo un lungo contenzioso legato alla validità delle autorizzazioni ambientali rilasciate fino a quindici anni fa.
A promuovere il ricorso erano state alcune tra le realtà associative più attive del territorio: “Mareamico – Delegazione di Agrigento”, “Wwf Sicilia Area Mediterranea”, “Pro Loco San Leone”, “Confesercenti Agrigento”, “Confimpresa Euromed”, “Salviamo La Valle dei Templi di Agrigento”, Legambiente Sicilia APS e il Movimento per la Sostenibilità. Il bersaglio? Il decreto dell’Assessorato all’Energia del 13 settembre 2023 che aveva concesso ulteriori 70 mesi per completare l’opera.
Il TAR, nella sentenza n. 5003/2024, ha stabilito che la proroga è legittima, ritenendo che:
Il provvedimento di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) inizialmente rilasciato nel 2008 non fosse soggetto a scadenza, in quanto avviato sotto una normativa che non prevedeva limiti temporali.
Le modifiche normative successive, come l’introduzione del limite quinquennale per l’efficacia della VIA, non si applicano retroattivamente a progetti già avviati prima dell’entrata in vigore della norma.
Il progetto non ha subito modifiche sostanziali, né sono state provate sopravvenienze ambientali tali da giustificare una nuova valutazione d’impatto.
Il Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento del 2021, indicato dalle associazioni come motivo di revisione, è stato ritenuto irrilevante in quanto non modifica sostanzialmente il quadro di tutele già valutato nel 2006.
La proroga richiesta nel 2020 dalla società Nuove Energie s.r.l. è stata presentata prima della scadenza dei termini previsti, mantenendone dunque la validità anche dopo la proroga ex lege concessa per l’emergenza Covid-19.
La sentenza evidenzia inoltre che eventuali contraddizioni tra pareri della Soprintendenza (come quello del 2006 e quello del 2022) non hanno valore dirimente in sede giurisdizionale, se non accompagnati da provvedimenti amministrativi vincolanti. La stessa Soprintendenza, nel 2023, ha riconfermato la validità del parere originario.
Con la bocciatura delle argomentazioni delle associazioni, il TAR legittima di fatto l’iter che potrebbe portare alla realizzazione di una delle opere infrastrutturali più controverse del territorio agrigentino, a pochi chilometri dalla Valle dei Templi, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Una decisione che lascia l’amaro in bocca ai movimenti ambientalisti, i quali avevano contestato non solo la localizzazione dell’impianto ma anche le modalità con cui, a distanza di 15 anni, si continuano a prorogare autorizzazioni senza rimettere in discussione la sostenibilità ambientale dell’opera. Per ora, però, il progetto del rigassificatore può proseguire, e con esso le polemiche.