Da dodicianni il caso del Supercondominio Gaia mette a nudo un Comune di Agrigento incapace di gestire persino un tratto di fognatura pubblica.

Sentenze di Tribunale, Corte d’Appello e Cassazione hanno certificato non solo la responsabilità dell’ente, ma anche la sua ostinazione nel rinviare l’esecuzione dei lavori.

Nel frattempo i costi per le casse comunali – e quindi per i cittadini – sono lievitati tra risarcimenti, spese legali, debiti fuori bilancio e mancati interventi strutturali.

Il tentativo di scaricare le proprie inadempienze sul gestore del servizio idrico è stato respinto in ogni grado di giudizio, aggravando ulteriormente il conto finale.

Resta l’immagine di un’amministrazione che preferisce pagare cause, interessi e transazioni piuttosto che programmare e realizzare opere essenziali per la sicurezza e la dignità di un quartiere.

Ecco la storia del Supercondominio Gaia

Nel mese di febbraio 2013, all’interno del Supercondominio   Gaia, Agrigento in via Regione Siciliana n. 109 si verificò la fuoriuscita di liquami da un pozzetto di ispezione della fognatura, ubicato nell’area di una palazzina che consentiva l’accesso al piano seminterrato. La fuoriuscita provocò cedimenti e danni. Venne istruita una causa e il Tribunale di Agrigento chiese al Comune di Agrigento   di individuare le opere necessarie per eliminare la fuoriuscita di liquidami. Interventi manutentivi eseguiti dalla negli anni 2013, 2014 e 2015, non furono considerati definitivamente risolutivi e attraverso il totale rifacimento del tratto di fognatura. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 1653/2016, il Tribunale di Agrigento ha ritenuto responsabile il Comune di Agrigento e lo ha condannato: a pagare al Supercondominio GAIA 71.562,99 € a titolo di danni (oltre interessi) e a realizzare lavori di rifacimento del tratto di fognatura pubblica che aveva provocato i danni ai locali condominiali.

Ma, nella sentenza, c’era anche una prescrizione importante: corrispondere l’importo di 800 euro per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori. Un “dettaglio” che, di fatto, tenendo conto della sentenza del novembre del 2016, avrebbe già fatto lievitare – e di tanto – il dovuto da parte del Municipio.

Avverso l’atto di precetto il    Comune proponeva opposizione davanti al Tribunale di Agrigento, deducendo che l’obbligo di realizzazione del collettore fognario spettava al gestore rete idrica e fognante. Il Giudice di primo grado nel 2019 rigettava l’opposizione.  La Corte d’Appello di Palermo, sentenza n. 1740/2020,  conferma la sentenza resa in data 10/11/2016 dal Tribunale di Agrigento( con la quale il Comune di Agrigento era stato condannato a corrispondere al Supercondominio Gaia l’importo di euro 71.562,99 oltre interessi ed alla realizzazione dei lavori di rifacimento del tratto di fognatura pubblica che aveva cagionato i danni ai locali dell’ente) e condanna l’appellante Comune di Agrigento al pagamento in favore del Supercondominio Gaia delle spese di questo grado di giudizio , che si liquidano in euro 4.800,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA come per legge, all’avvocato dei condomini vengono pagati € 7.003,78 (di spese
legali per questo grado di giudizio)

Il Comune riconosce questo importo come debito fuori bilancio e ne dispone il pagamento al Supercondominio GAIA.

Non vengono però realizzati i lavori per la realizzazione del Collettore fognario perché il Comune risponde con opposizione all’esecuzione, sostenendo che: l’esecuzione sarebbe “impossibile” perché Girgenti Acque S.p.A. non autorizza né realizza le opere previste dal progetto.

Questa linea difensiva viene rigettata: Corte d’Appello di Palermo, sentenza n. 683/2023: conferma la decisione del Tribunale e condanna il Comune anche alle spese di questo ulteriore grado.

Il 4 settembre 2023 Il Consiglio comunale Delibera di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato “B”, recante: “Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell’art. 194 lett. a) “sentenze esecutive” del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a favore del Super condominio GAIA. Sentenza n. 683/23 della Corte d’Appello di Palermo”.

Il Comune tenta l’ultima carta: propone ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello.

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 9063/2025): rigetta il ricorso del Comune; afferma che il titolo esecutivo (la condanna a rifare la fognatura + risarcimento) è pienamente eseguibile; chiarisce che il Comune non può sottrarsi al comando del giudice invocando le difficoltà o il diniego del gestore del servizio idrico (Girgenti Acque); condanna il Comune a pagare al Supercondominio GAIA le spese di giudizio in Cassazione (6.600 € + accessori + 200 € di esborsi).

Arriva così in aula consiliare la nota    del Dirigente del Settore I con la quale si richiede  di prelevare dal Fondo anticipazione di liquidità   la somma di € 154.827,21 destinata  alla   regolarizzazione dei pignoramenti   per la chiusura dell’accordo transattivo per il contenzioso pendente con il supercondominio GAIA. La giunta chiede pertanto adesso al Consiglio  il  riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lett. a) per “sentenze esecutive” del D.Lgs. 267/2000 successive modificazioni ed integrazioni a favore del Supercondominio Gaia sentenza n. 9063/25 della Corte Suprema di Cassazione.

Questo significa che il Comune, dopo la Cassazione, deve: riconoscere formalmente il debito fuori bilancio a favore del supercondominio; trovare la copertura in bilancio e infatti  richiederà
al Consiglio comunale di incrementare lo stanziamento per debiti fuori bilancio.

Gli ultimi atti (Cassazione 2025 + delibere e convocazioni di Consiglio) mostrano che il Comune sta ora riconoscendo e coprendo in bilancio questi debiti, con importi complessivi molto più alti dei soli 154.827,21 €

le cifre “a secco” senza accessori:

71.562,99 (danni)

7.003,78 (spese appello)

6.600 + 200 (Cassazione, senza accessori)

il totale minimo è circa 85.366,77 €.

Questa è già una stima per difetto, perché: non comprende gli interessi maturati sui 71.562,99 €;

non somma IVA, CPA e forfettarie sulle spese di Cassazione;

non include eventuali spese di CTU, esecuzione, contributi unificati precedenti, ecc.

Già solo sommando:

85.366,77 € (minimo di danni + spese note) +

154.827,21 € (transazione),

si arriva molto probabilmente a circa 240.000 €, senza contare: interessi effettivi, spese legali accessorie, costi di esecuzione/pignoramenti, e soprattutto il rifacimento della fognatura.

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