IN 10 GIORNI 74 INTERRUZIONI SU RETE FERROVIARIA O PROBLEMI AI TRENI. TRATTA AV ROMA-FIRENZE LA PIU’ COLPITA
PUNTUALITA’ AEREI SCENDE AL 49,7% A LUGLIO, -18,5% SUL 2019. ECCO COME DIFENDERSI IN CASO DI RITARDI O CANCELLAZIONI
L’estate del 2024 sarà ricordata non solo per i forti rincari di prezzi e tariffe in tutto il comparto turistico, ma anche per i numerosi disagi sul fronte dei trasporti. Lo afferma il Codacons, che ha elaborato una indagine volta a monitorare i disservizi nel settore del trasporto ferroviario e aereo nel mese di luglio.
Analizzando le informazioni pubblicate sul sito di Rfi sulla situazione in tempo reale del traffico sui binari italiani, emerge che in appena 10 giorni, nel periodo compreso tra il 16 e il 25 luglio, si contano ben 74 casi di rallentamenti o sospensioni della circolazione non causati da maltempo, incendi, caduta alberi o altre cause di forza maggiore – spiega il Codacons – I disservizi sono legati in larghissima parte a problemi tecnici ai treni o alla linea elettrica, ma ci sono anche casi si furti di rame o presenza di persone non autorizzate sui binari.
La tratta più colpita dai rallentamenti è la linea alta velocità Roma-Firenze, che nel periodo considerato conta ben 11 episodi di problemi ai treni o alla rete, in media poco più di uno al giorno.
Disservizi che provocano ritardi a cascata sull’intera rete e causano enormi disagi ai cittadini in un periodo, quello delle partenze estive, in cui i servizi di trasporto dovrebbero garantire massima puntualità ed efficienza.
Non va meglio sul fronte degli aerei: i dati Eurocontrol monitorati dal Codacons evidenziano infatti come nel mese di luglio, in particolare nella settimana dal 15 al 21 luglio, la puntualità dei voli in partenza dagli scali europei sia calata al 49,7%, ben 18,5 punti percentuali in meno rispetto al 2019. I ritardi in rotta hanno registrato una media record di 258.000 minuti al giorno, e l’Italia detiene una quota del 15% di tutti i ritardi registrati in Europa. Carenza di personale di volo e di terra e problemi organizzativi delle compagnie rappresentano la causa del 50% di tutti i ritardi aerei registrati in Italia e nell’Ue.
Tuttavia, ricorda il Codacons, la legislazione europea riconosce i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardi non solo di aerei e treni, ma anche di bus, pullman e traghetti, disponendo in favore dei viaggiatori rimborsi e indennizzi che devono essere riconosciuti in modo automatico dalle società di trasporto.
Francesco Tanasi Giurista e Segretario Nazionale Codacons denuncia che “Molto spesso gli utenti non conoscono i propri diritti, e gli operatori si guardano bene dal comunicare in modo chiaro ai viaggiatori la possibilità di ottenere un risarcimento nel caso in cui un collegamento venga cancellato o subisca un forte ritardo. Per questo, in vista dell’esodo estivo di agosto, invitiamo tutti i cittadini in viaggio a far valere i propri diritti e a rivolgersi al Codacons in caso di disservizi o problemi con le società che gestiscono i trasporti aerei, ferroviari, marittimi e stradali”.
Di seguito la guida completa di Tanasi sui diritti dei passeggeri riconosciuti dalle norme comunitarie a seconda della modalità di trasporto:
AEREI – Cancellazioni
La compagnia aerea deve offrire la scelta tra:
- il rimborso del biglietto e, in caso di coincidenza, un volo di ritorno all’aeroporto di partenza non appena possibile
- l’imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena possibile, oppure
- l’imbarco su un altro volo a una data successiva di tua scelta, in condizioni di trasporto comparabili, a seconda della disponibilità di posti.
Durante l’attesa le compagnie aeree devono prestare assistenza gratuita che include:
- cibo e bevande
- sistemazione in albergo (se il viaggio proseguirà il giorno successivo)
- trasporto di andata e ritorno tra l’aeroporto e l’albergo
- 2 chiamate telefoniche, messaggi per telex, fax o e-mail.
Se l’assistenza non viene garantita e il passeggero ha dovuto pagare i pasti, le bevande, taxi, ecc., la compagnia aerea deve rimborsare le spese sostenute, purché fossero necessarie, ragionevoli e appropriate. A tal fine vanno conservare tutte le ricevute.
In alcuni casi è prevista anche la compensazione pecuniaria il cui ammontare dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa: inferiori o pari a 1500 km euro 250; comprese tra 1500 e 3500 km euro 400; superiori a 3500 km euro 600. La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui:
- la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, scioperi, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza;
- il passeggero sia stato informato della cancellazione:
- con almeno due settimane di preavviso
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
- o meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto
AEREI – Ritardi
Per i voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore. Per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore. Per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore. Il diritto all’assistenza comporta:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
Se il ritardo del volo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. In questo caso il diritto all’assistenza è previsto fino al momento della rinuncia al volo.
Per ritardi prolungati del volo si ha diritto anche alla compensazione pecuniaria (in analogia a quanto previsto per la cancellazione del volo) nel caso in cui i passeggeri raggiungano la destinazione finale con un ritardo all’arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all’orario di arrivo pubblicato.
Tale diritto, tuttavia, viene meno se la compagnia aerea dimostra che il ritardo prolungato si è verificato a causa di circostanze eccezionali, ad esempio avverse condizioni meteorologiche, improvvise ed imprevedibili carenze del volo dal punto di vista della sicurezza e scioperi.
Per i voli in coincidenza, solo nel caso in cui il passeggero abbia stipulato un unico contratto di trasporto che preveda più tratte operate dallo stesso vettore aereo e perda un volo in coincidenza diretta a causa del ritardo del volo precedente, la compagnia aerea deve fornire:
- assistenza
- la scelta tra un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile oppure il rimborso del prezzo pieno del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.
TRENI – Cancellazioni e ritardi
Dal 7 giugno 2023 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) n. 782/2021 in tema di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Secondo il nuovo regolamento:
Informazioni e assistenza: Il passeggero ha diritto di essere informato sulle variazioni al servizio di trasporto (cancellazioni, ritardi, ecc.) non appena queste informazioni siano disponibili. In particolari casi e in base all’entità del ritardo, nell’attesa di proseguire il proprio viaggio, il passeggero ha, inoltre, diritto a pasti e bevande, alla sistemazione in albergo (o altra tipologia) e al relativo servizio di trasferimento.
Rimborso e itinerari alternativi: se è prevedibile, alla partenza o in caso di perdita di coincidenza o di soppressione, che il viaggio subisca un ritardo pari o superiore a 60 minuti, il passeggero ha diritto di scegliere fra le seguenti alternative:
- proseguire per la destinazione finale con un itinerario alternativo a condizioni di trasporto simili;
- posticipare il viaggio ad altra data;
- rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso integrale del biglietto. Se le opzioni disponibili per l’itinerario alternativo non sono comunicate al passeggero entro 100 minuti dall’ora di partenza prevista del servizio oggetto del ritardo o della soppressione o della coincidenza persa, il passeggero ha diritto di organizzare autonomamente un itinerario alternativo con altri fornitori di servizi di trasporto pubblico per ferrovia, con pullman o autobus. L’impresa ferroviaria rimborsa al passeggero i costi necessari, adeguati e ragionevoli sostenuti.
Indennizzo: In base all’entità del ritardo, pari o superiore a 60 minuti rispetto all’ora di arrivo nel luogo di destinazione indicato sul biglietto, il passeggero ha diritto di ricevere dall’impresa ferroviaria un indennizzo variabile dal 25% al 50% del prezzo del biglietto.
Autobus e pullman – cancellazioni e ritardi
Se l’autobus di linea che subisce un ritardo o è cancellato, la compagnia di trasporto o l’operatore del terminal deve informarti della situazione non appena possibile e comunque non oltre 30 minuti dopo l’orario di partenza previsto. In caso di ritardo, l’ora prevista della partenza deve essere comunicata quanto prima. Se il servizio di trasporto a lunga percorrenza (250 km o più) è cancellato a causa di overbooking o per ragioni operative, la compagnia di trasporto deve offrire una scelta tra:
- ottenere il rimborso del biglietto e, se necessario, il trasporto gratuito al punto di partenza iniziale del servizio non appena possibile (se il ritardo vanifica l’obiettivo del viaggio)
- proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo verso la destinazione finale in condizioni comparabili, senza costi aggiuntivi e quanto prima possibile.
Se il servizio di trasporto effettuato con autobus a lunga percorrenza (250 km o più) è cancellato e la durata prevista del viaggio è superiore a 3 ore, il passeggero ha diritto anche a:
- spuntini, pasti o bevande, in proporzione ai tempi di attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti sull’autobus o nel terminal
- sistemazione in albergo se occorre pernottare (max due pernottamenti – il rimborso è limitato a 80 euro per notte) e trasporto fra il terminal e la sistemazione e viceversa.
Navi e traghetti – cancellazioni e ritardi
Se il traghetto o la nave da crociera subisce un ritardo o è cancellato, il trasportatore o l’ente che gestisce il terminal è tenuto a segnalare il nuovo orario previsto di partenza e di arrivo entro 30 minuti dall’orario di partenza inizialmente previsto. Se il servizio è cancellato, o se la partenza viene ritardata di oltre 90 minuti, il trasportatore deve immediatamente offrire, a scelta, la possibilità di:
- ottenere un rimborso del biglietto e, se necessario, il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale – ad esempio se il ritardo vanifica l’obiettivo del viaggio;
- seguire un altro itinerario, in condizioni analoghe, verso la destinazione finale alla prima opportunità e senza spese aggiuntive.
Si ha anche diritto all’assistenza sotto forma di:
- spuntini, pasti o bevande, in proporzione ai tempi di attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti a bordo della nave o nel terminal
- sistemazione in albergo se occorre pernottare (max tre pernottamenti – il rimborso è limitato a 80 euro per notte) e trasporto fra il terminal e la sistemazione e viceversa.
Non si ha diritto all’alloggio se la cancellazione è dovuta a condizioni meteorologiche avverse.