Gestione emergenza idrica – Consulta 21-7-24
E’ con grande apprensione che la scrivente intende appellarsi alle Istituzioni in indirizzo per testimoniare come non vi sia una significativa riduzione dell’emergenza idrica, patita da cittadini e imprese a seguito delle iniziative messe in campo dalle cabine di regia sia a Palermo che ad Agrigento. Se l’obiettivo principale di questo coordinamento era di alleviare la carenza idrica, tramite il potenziamento del comparto autobotti, tramite il ricorso alla nave cisterna ormeggiata al porto di Licata, tramite il collegamento di nuove fonti idriche alle reti dell’ambito, QUESTO OBIETTIVO NON E’ STATO RAGGIUNTO. I turni di erogazione vanno dai 15 ai 20 giorni e tendono ad allungarsi o a saltare, il sistema delle autobotti così come riformato e gestito da AICA ha  addirittura peggiorato il servizio all’utenza in termini di accesso alla risorsa idrica, con l’aggravante di alimentare potenzialmente circuiti ancora più sommersi ed illegali.
Non si ha infine contezza di come e quando le nuove fonti e i nuovi pozzi individuati recentemente, potranno essere concretamente sfruttati a beneficio dell’utenza. A poco o nulla servono gli annunci mediatici sullo stato di avanzamento del piano di contrasto alla siccità se l’utenza non ne percepisce i benefici concreti. OGNI ULTERIORE INDUGIO AD AFFRONTARE QUESTA GRAVE CRISI, NONOSTANTE TUTTI GLI INTENDIMENTI E STRUMENTI FORNITI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 6/5/2024, CHE HA DELIBERATO LO STATO DI EMERGENZA, EQUIVALE A SPINGERE I CITTADINI VERSO GESTI SCONSIDERATI DI DISORDINE SOCIALE, DETTATI DAL LIVELLO DEL SERVIZIO NON DEGNO DI UN PAESE CIVILE, EUROPEO, OCCIDENTALE.
In particolare il Decreto del 6/5/2024 richiama la necessità dell’immediatezza degli interventi in capo alla Protezione Civile ed al Commissario Delegato, con il ricorso anche al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate.
La Delibera del Decreto, ai commi 1 e 2 dell’art.1, rinvia al D.lgs. n.1/2018 -Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile, ai relativi:
-Art.7 c.1 lett. c) Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione “debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari” da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24 c.1;
– Art. 25 Ordinanze di protezione civile c. 1. Per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
c. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
A seguire l’Ordinanza della Protezione Civile n.1084 del 19/5/2024 prevede in capo al Commissario Delegato all’emergenza idrica, il Presidente Renato Schifani, la redazione del Piano degli Interventi, realizzato con procedure di somma urgenza, volto:
a) a garantire l’approvvigionamento idropotabile della popolazione, anche mediante la realizzazione di punti di distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti, provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il noleggio, al potenziamento del parco mezzi e delle apparecchiature delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
b) a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità, anche attraverso la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di ricarica delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di impianti di pompaggio supplementari, di rigenerazione di pozzi o di realizzazione di nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti, di interconnessioni tra le reti idriche esistenti, di rifacimento e/o approfondimento captazioni.”
NON E’ DUNQUE RINVIABILE OLTRE IL RICORSO AD INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI CON LO SCOPO PRIMARIO DI AUMENTARE LA QUANTITA’ D’ACQUA DA DISTRIBUIRE ALL’UTENZA DI TUTTO L’AMBITO, A PARTIRE DALLE FASCE PIU’ DEBOLI E DALLE ZONE MAGGIORMENTE SVANTAGGIATE. La grave crisi ha con molta evidenza reso ben visibile come sia l’Ente di Governo d’Ambito – ATI Idrico – sia l’Assemblea dei Comuni Soci di AICA, con inadempienze, mancati interventi, o azioni di chiaro ostruzionismo nei confronti dell’interesse pubblico e del Gestore Idrico, abbiano contribuito alla gravissima condizione che il Gestore e tutta l’utenza vivono oggi, a partire dalla mancata costituzione dell’Ambito Unico. Di seguito le motivazioni che, per quanto di nostra competenza, ci spingono a chiedere la valutazione e l’eventuale attivazione dei poteri sostitutivi ex. Art. 172 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e la valutazione DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI NECESSARIE A DETERMINARE LA DECADENZA DEI SINDACI DELL’AMBITO come previsto nella Delibera della Giunta Regionale n.80 del 27 febbraio 2019 (allegato A pag.16, punto 4.1), qualora si ravvisino le gravi responsabilità in capo ad ATI, che andiamo ad elencare:
– Mancata redazione del piano degli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili da accludere al piano d’ambito e, mancata redazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, come previsto dallo Statuto dell’ATI all’art. 7 punto 1, rispettivamente alle lettere h) e j).
– Mancata verifica ed accertamento dei requisiti necessari al riconoscimento delle gestioni in salvaguardia ex art. 147 comma 2bis D.lgs. 152/2006 – tali adempimenti previsti all’art.7 punto 2, quinto periodo dello Statuto – concesse quindi illegittimamente ad 8 Comuni facenti parte dell’Ambito, per i quali la crisi idrica non esiste. Detti 8 Comuni salvaguardati sono: ALESSANDRIA DELLA ROCCA, BIVONA, BURGIO, CAMMARATA, CIANCIANA, MENFI, SANTA MARGHERITA DI BELICE, SANTO STEFANO DI QUISQUINA.
– Mancata applicazione di competenza di ATI, degli artt. 143, 144, 147, 152 del D.lgs. 152/2006 in riferimento a tutte le risorse idriche demaniali appartenenti all’Ambito nell’ottica di una equa e solidale ripartizione dei fabbisogni idrici a tutta l’utenza. In riferimento alle responsabilità in capo ai Comuni, per i quali si chiede la valutazione della decadenza dei Sindaci, come previsto nella Delibera Regionale n.80 del 27 febbraio 2019, per
L’OSTINATA, REITERATA E CONTINUATA AZIONE DI OSTACOLO ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME AL FINE DEL RIORDINO DEL SERVIZIO IDRICO, si ravvisa:
– il ricorso al TAR promosso dal Voltano SPA, gestore idrico illegittimo facente capo a 10 Comuni parimenti facenti parte della composizione societaria di AICA, per impedire la conclusione dell’iter di trasferimento delle 2000 utenze gestite dalla Voltano SPA, in danno ad AICA, gestore legittimo, che avrebbe dovuto ricevere infrastrutture ed utenze da parte della Voltano sin dalla sua costituzione in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale con Sentenza n.231/2020. I comuni che partecipano al Consorzio del Voltano SPA sono AGRIGENTO, ARAGONA, COMITINI, FAVARA, JOPPOLO GIANCAXIO, PORTO EMPEDOCLE, RAFFADALI, SAN BIANGIO PLATANI, SANT’ANGELO MUXARO E SANTA, ELISABETTA. Tale Consorzio del Voltano ha un debito nei confronti di AICA di circa 2,5 Milioni di Euro per acqua prelevata e non pagata, che crea notevoli problemi di liquidità ad AICA;
– la mancata chiusura dell’iter di cessione di infrastrutture ed utenze in favore di AICA del Consorzio Tre Sorgenti in dispregio del principio dell’unicità d’Ambito. I comuni che partecipano al Consorzio Tre Sorgenti sono CANICATTI’, LICATA, RACALMUTO, GROTTE, PALMA DI MONTECHIARO, RAVANUSA, CAMPOBELLO DI LICATA. Il Consorzio Tre Sorgenti ha un debito ragguardevole nei confronti di Siciliacque Spa di circa 7,5 milioni di Euro.
– la mancata cessione del servizio idrico da parte del Comune di PALMA DI MONTECHIARO e del comune di CAMASTRA.
– il mancato pagamento di consumi idrici per utenze strettamente degli enti comunali per un valore ragguardevole di circa 9 milioni di euro nei confronti di AICA, da parte dei Comuni che costituiscono la compagine societaria della medesima AICA; per AICA il mancato incasso la pone in difficoltà, poiché non dispone delle risorse per pagare imprese fornitrici di servizi/riparazioni, e di acqua (Siciliacque spa) – il mancato versamento della quota societaria da parte del Comune di LICATA e del Comune di LAMPEDUSA E LINOSA.
Si rilevano inoltre delle sostanziali difformità contabili in AICA, consistenti nell’aver previsto in Tariffa ed applicate in Bollette agli Utenti, delle componenti di costi di gestione, dettati da postulati/norme disciplinate da ARERA, per opere annuali da effettuare, quali manutenzioni e riparazioni, adeguamenti di impianti, reti, invasi, potabilizzatori, nell’ordine di circa € 4 milioni annui come da Piano Tariffario approvato dall’ATI Idrico, ma non ancora approvato da ARERA.
Nei fatti, a riscontro, dalla lettura dei Bilanci approvati, non si rilevano queste somme spesate, se non per esiguo valore, cosicché gli utenti in bolletta hanno pagato anche questa componente, le così
dette voci “Capex, Foni, Erc”. Difatti le opere non sono state effettuate, con l’effetto evidente, che non vi è acqua e molta se ne disperde; se ne deduce che le somme sono state sviate.
Infine si rappresenta come la sussistenza della dipendenza dall’approvvigionamento idrico di AICA dal Gestore di Sovrambito Siciliacque e la diminuzione del 40% di fornitura da Siciliacque ad AICA, costituisce una concausa primaria della gravità della crisi idrica nell’agrigentino; PER CUI E’ ALTRETTANTO URGENTE RIVEDERE TALE RAPPORTO IN UN OTTICA DI TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO E DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’ACQUA DI TUTTI I CITTADINI CAGIONATO DALLA RIDUZIONE DI FORNITURA OPERATA DA SICILIACQUE SPA.
Cordiali saluti.
Associazioni aderenti alla Consulta:
Agrigento Punto e a Capo, Associazione Titano, A Testa Alta, Centro Studi De Gasperi, Codacons Sede Provinciale di Agrigento, Comitato Civico Cantavenera, Ethikos Aps, Konsumer – Agrigento.

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